ROMA - La Aurispa Links Per La vita Lecce ha visto il suo ricorso approvato. La Corte Sportiva di Appello in data 23dicembre 2024 ha quindi deciso che la gara del 24/11/2024 deve essere ripetuta.
La Sieco Service Ortona aveva praticamente vinto già sul campo con quello che sarebbe stato un netto 3-0. La gara era stata infatti interrotta sul 17-22 del terzo set dopo che gli ortonesi erano già in vantaggio di due, per un fatale malore ha colpito uno spettatore.
PROVVEDIMENTI
ROMA - La Corte Sportiva di Appello FIPAV ha accolto il reclamo della società Pallavolo Azzurra Alessano SSD a RL in merito alla gara n. 1228/A3MB Aurispa Links Per La Vi-Siecoservice Ortona CH, sospesa il 24 novembre 2024.
Società: Pallavolo Azzurra Alessano SSD a RL
Provvedimento:
- Annullamento del provvedimento di omologa con il risultato di 0-3 deliberato dal Giudice Sportivo Nazionale.
- Disposizione per il regolare svolgimento della gara stessa.
Motivazioni:
La Corte ha ritenuto che il mancato svolgimento/completamento della gara non fosse attribuibile a negligenza della società ospitante, bensì a fattori causali sopravvenuti e concomitanti, ovvero il grave malore e successivo decesso di un tifoso sugli spalti, che ha richiesto l’intervento dei medici presenti. I medici sono stati successivamente convocati dall’Autorità Giudiziaria, rendendo impossibile reperire un sostituto entro i termini regolamentari.
Ulteriori disposizioni:
- Le spese della trasferta della società ospitata saranno poste a carico della società reclamante.
- Gli Organi Federali competenti dovranno modificare la classifica e fissare la nuova data per la disputa della gara.
IL PRIMO COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE DEL 27/11/2024
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 - SUPERLEGA e SERIE A2 e A3 MASCHILE
GARA N. 1228/A3MB AURISPA LINKS PER LA VI - SIECOSERVICE ORTONA CH
Letti gli atti ufficiali e, nella specie il rapporto arbitrale, relativamente a descritto evento interruttivo di incontro non più portato a termine
RILEVAT
- che il primo arbitro, nel descrivere in rapporto l'evento che ha determinato la interruzione della gara, ha addotto che, lo stesso, si è verificato quando si stava svolgendo il terzo set sul punteggio di 17 a 22 (parziali set precedenti 0-2);
- che detto arbitro, altresì, ha annotato che, successivamente, ripristinate condizioni idonee alla ripresa dell'incontro, siccome riferite condivise dai sodalizi antagonisti, la gara non è più ripresa a causa dell'impedente circostanza dell'assenza di un medico di servizio che sostituisse quello ufficiale costretto ad allontanarsi per causa di forza maggiore non imputabile al sodalizio ospitante;
- che, in ogni caso, è risultato che detto evento impedente alla prosecuzione dell'incontro, non sia stato emendato dal sodalizio ospitante, come era suo preciso onere regolamentare, nonostante invito arbitrale a voler provvedere alla sostituzione del medico di servizio;
- che tale inadempienza, da cui è scaturita la sospensione definitiva dell'incontro, è persistita ben oltre lo scadere dei trenta minuti regolamentari previsti per provvedere al reperimento di medico sostitutivo;
Tutto ciò rilevato, viste le norme del Regolamento di Primo Soccorso sugli oneri e le responsabilità della società ospitante relativamente all'apprestamento del relativo servizio
DELIBERA
di omologare la gara in oggetto con il risultato di 0-3 (00-25/00-25/00-25).
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