News FIPAV - 23 marzo 2024, 14:13

Tribunale Federale: Da 12 a 14 mesi di sospensione ai componenti del CT di Modena

Tutto il testo della decisione dell'organo giudicante federale

Tribunale Federale: Da 12 a 14 mesi di sospensione ai componenti del CT di Modena

ROMA - Pene severe da parte del Tribunale Federale Fipav per i componenti del CP di Modena, comitato che è stato commissariato da qualche settimana.  Da 12 a 14 mesi di sospensione per gli attori del caso.

Il testo integrale del provvedimento

 

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 – 22 MARZO 2024
Riunione del 18 Marzo 2024

Collegio composto da:
- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano
Componente Segretaria sig.ra Roberta Gentili

42.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Sig. CLO’ Alessandro
- Sig. ARMAROLI Manuel
- Sig. GUIDETTI Alberto
- Sig. TASSONI Simone
- Sig. MARINELLI Maurizio
- Sig. BERGAMINI Andrea
- Sig.ra. PEDRONI Elisa

per i seguenti capi di incolpazione come contestati dalla Procura Federale nel deferimento Reg. n. 49/23-24 pervenuto il giorno 15 Gennaio 2024 nei confronti di:

A) CLO’ ALESSANDRO, ARMAROLI MANUEL, GUIDETTI ALBERTO, TASSONI SIMONE, MARINELLI MAURIZIO, BERGAMINI ANDREA: per aver nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di Modena, il primo e di Consiglieri del Comitato stesso tutti gli altri, concorso, esprimendo unanime voto favorevole in più di una seduta del CT FIPAV di Modena e in violazione dei loro doveri istituzionali, alla nomina di Pedroni Elisa e di Marinelli Maurizio, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Comitato stesso, alla carica di collaboratore retribuito, senza deliberare l’ammontare del relativo compenso, lasciato all’arbitrio del Presidente, per lo svolgimento di attività proprie del Comitato alle quali quelli avrebbero dovuto attendere in adempimento dei rispettivi doveri istituzionali a titolo gratuito, così, anche, concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello, gestite in modo non corretto ed inefficiente. (Clò, Armaroli, Guidetti e Tassoni votanti nelle sedute del 12/10/2021 8/9/2022; Marinelli votante nelle sedute del 23/7/2020 e 12/10/2021; Bergamini votante nelle sedute del 23/7/2020, 12/10/2021 e 8/9/2022).

In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

B) CLO’ ALESSANDRO: per aver, in qualità di Presidente del CT FIPAV di Modena all’epoca dei fatti e in violazione dei propri doveri istituzionali, sottoscritto con Pedroni Elisa e Marinelli Maurizio, rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Comitato stesso, numerosi distinti contratti di collaborazione sportiva, di volta in volta determinando autonomamente i relativi compensi in denaro, senza ratifica dell’Organo Collegiale, per lo svolgimento “di attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui quelli avrebbero dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei rispettivi doveri statutari, così anche concorrendo consapevolmente con quelli a sottrarre consistenti risorse economico-finanziarie al Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini propri di quello e a una gestione non corretta e inefficienti delle stesse. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur. 

C) PEDRONI ELISA: per aver, nella qualità di Vice Presidente del CT FIPAV di Modena all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendo il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

D) MARINELLI MAURIZIO: per aver, nella qualità di Consigliere del CT FIPAV di Modena all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendo il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione.
Nonché per aver partecipato ed espresso voto favorevole, in aperto conflitto di interessi, alle delibere del 23/7/2020 e 12/10/2021 con le quali veniva decisa la sua nomina a collaboratore retribuito per lo svolgimento di attività connesse all’organizzazione del Comitato. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

Nonché per il procedimento n. 58.23.24 nei confronti di
Sig. GOLLINI Eugenio
Sig.ra PEDRONI Elisa
Sig. RIGOLON Luca
Sig. TASSONI Simone
Sig. MARINELLI Maurizio
Sig. BERGAMINI Andrea
Sig. PELLEGRINI Silvano

per i seguenti capi di incolpazione come contestati dalla Procura Federale nel deferimento Reg. n. 61/23-24 pervenuto il giorno 15 Febbraio 2024:

A) GOLLINI EUGENIO, PEDRONI ELISA, RIGOLON LUCA, TASSONI SIMONE, MARINELLI MAURIZIO, BERGAMINI ANDREA, PELLEGRINI SILVANO: per aver nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di Modena, il primo, di Vice Presidente la seconda e di Consiglieri del Comitato stesso tutti gli altri, concorso, esprimendo unanime voto favorevole nella seduta consiliare del 21/3/2017 e in violazione dei loro doveri istituzionali, alla nomina del consigliere Marinelli Maurizio a componente della Commissione Organizzazione Gare in palese condizione di incompatibilità.

In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

B) GOLLINI EUGENIO, RIGOLON LUCA, MARINELLI MAURIZIO, BERGAMINI ANDREA, PELLEGRINI SILVANO: per aver nelle rispettive qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV di Modena il primo e di Consiglieri dello stesso Comitato gli altri, deliberato, nelle riunioni consiliari del 9/10/2017, 26/6/2018 e 26/6/2019, la nomina a collaboratore retribuito del Consigliere Marinelli Maurizio, senza deliberare né la durata della collaborazione, nè l’ammontare del relativo compenso, lasciato all’arbitrio del Presidente, né, infine, i compiti che gli venivano affidati, ulteriori e diversi da quelli connessi alla carica rivestita cui avrebbe dovuto attendere in adempimento dei suoi doveri istituzionali a titolo gratuito, nonché per aver deliberato nelle riunioni consiliari del 26/6/2019 e 23/7/2020 la nomina a collaboratore retribuito del Vice Presidente Pedroni Elisa, senza deliberare né la durata della collaborazione, né l’ammontare del relativo compenso né, in fine i compiti che le venivano affidati, ulteriori e diversi da quelli connessi alla carica rivestita cui avrebbe dovuto attendere in adempimento dei suoi doveri istituzionali a titolo gratuito; così, anche, concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello, gestite in modo non corretto ed inefficiente.

In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

C) GOLLINI EUGENIO: per aver, in qualità di Presidente del CT FIPAV di Modena all’epoca dei fatti e in violazione dei propri doveri istituzionali, sottoscritto, in data 9/10/2018, 28/6/2019 e 24/7/2020 con Marinelli Maurizio e in data 8/7/2019, 26/9/2019, 23/12/2019, 23/6/2020 e 29/12/2020 con Pedroni Elisa, rispettivamente Consigliere e Vice Presidente del Comitato stesso, distinti generici contratti di collaborazione sportiva, di volta in volta determinandone autonomamente la durata e i relativi compensi in denaro, senza poi sottoporli a ratifica dell’Organo Collegiale, per lo svolgimento “di attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui quelli avrebbero dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei rispettivi doveri statutari, così anche concorrendo consapevolmente con quelli a sottrarre consistenti risorse economico-finanziarie al Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini propri di quello e a una gestione non corretta e inefficienti delle stesse. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

D) PEDRONI ELISA: per aver, nella qualità di Vice Presidente del CT FIPAV di Modena all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendone la durata e il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione. E In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

E) MARINELLI MAURIZIO: per aver, nella qualità di Consigliere del CT FIPAV di Modena all’epoca dei fatti e in violazione dei suoi doveri istituzionali, sottoscritto più contratti di collaborazione sportiva, pattuendone la durata il relativo compenso in denaro, per lo svolgimento di “attività connesse all’organizzazione del Comitato”, cui avrebbe dovuto attendere a titolo gratuito in adempimento dei suoi doveri statutari così anche concorrendo consapevolmente a sottrarre consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato, altrimenti impiegabili per il perseguimento dei fini statutari propri di quello e alla non corretta ed inefficiente loro gestione. Nonché per aver partecipato ed espresso voto favorevole, in aperto conflitto di interessi, alle delibere consiliari con le quali veniva decisa la sua nomina a collaboratore retribuito per lo svolgimento di attività connesse all’organizzazione del Comitato. In violazione degli artt. 11, 16, 50,51 e 55 Statuto Fipav, 27 Reg. di Amministrazione e Contabilità, 20 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali, 2 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e J dell’art.102 Reg.Giur.

All’udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza l’Avv. Massimo della Rosa, difensore dei sigg.ri ARMAROLI Manuel (collegato), TASSONI Simone (collegato), BERGAMINI Andrea, PEDRONI Elisa, Gollini Eugenio (collegato), Rigolon Luca (collegato) e Pellegrini Silvano; per il tesserato Alessandro Clò, anch’egli collegato, era presente l’Avv. Alessandro Sivelli.
Per il tesserato Marinelli Maurizio e Guidetti Alberto nessuno risultava collegato.

Entrambe le difese chiedevano la riunione del procedimento n. 42.23.24 con quello avente n. 58.23.24 n. 51.23.24 poiché a carico delle stesse parti.

Il procuratore federale non prestava il consenso alla riunione mancando una piena connessione soggettiva ed oggettiva fra i due procedimenti.

Il Tribunale, pur mancando una piena connessione soggettiva riteneva sussistere una connessione oggettiva essendo i fatti identici anche se commessi in epoche diverse e in consiliature diverse e pertanto disponeva la riunione.

Sia l’Avv. Sivelli che l’Avv. Della Rosa insistevano anche per la riunione del procedimento avente n. 51.23.24 ma il Tribunale respingeva la richiesta trattandosi di fatti non aventi alcuna connessione con i fatti oggetto dei presenti procedimenti.

Si procedeva quindi con la trattazione ed il Procuratore federale illustrava l’atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati con la sanzione per i tesserati Clò e Gollini di mesi 18 di sospensione, di mesi 15 per la tesserata Elisa Pedroni, di mesi 12 per i tesserati Armaroli Manuel, Guidetti Alberto, Tassoni Simone, Bergamini Andrea, Rigolon Luca e Pellegrini Silvano; per il tesserato Marinelli, per il quale era stato concordato un patteggiamento non considerando la riunione dei procedimenti, il procuratore, in virtù dello spirito collaborativo dello stesso che aveva ammesso le responsabilità già nel corso dell’istruttoria, chiedeva la sanzione di mesi 10.

L’Avv. Sivelli illustrava la propria difesa riportandosi sostanzialmente alla memoria depositata nei termini concludendo per il proscioglimento del dottor Alessandro Ciò e solo in via subordinata con l’applicazione di una sanzione meno afflittiva.

L’Avv. Massimo della Rosa discuteva riportandosi alle conclusioni contenute nella memoria già depositata. Il tesserato Gollini rendeva dichiarazioni spontanee evidenziando come l’opera di tutti gli incolpati e dei due tesserati firmatari dei contratti avesse contribuito ad apportare notevoli benefici al comitato con apprezzamenti da tutte le società; dichiarava poi di assumersi ogni responsabilità ove fossero state accertate omissioni formali, poiché era lui che aveva dato vita ad un progetto e gli altri lo avevano soltanto seguito.

Terminata la discussione, all’esito della camera di consiglio, il collegio leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L’Avv. Sivelli con la propria difesa, dopo aver precisato come lo svolgimento dei doveri e dei compiti che spettano ai componenti del Consiglio territoriale va svolto a titolo onorifico e come tale gratuitamente, sostanzialmente riteneva che i compensi deliberati ed erogati ai due componenti del Comitato attenessero ad attività svolte al di fuori dell'incarico istituzionale.

L’attività del Consiglio e quindi dei Consiglieri, riteneva la difesa, non può che essere limitata a sovraintendere alle attività delle società affiliate, amministrare i fondi, redigere i bilanci e promuovere iniziative per la diffusione della pallavolo, senza onere di organizzarle. Ammetteva poi che seppur i verbali del Consiglio sul punto fossero generici non ci si poteva limitare alla forma ma andava valutata la sostanza ben conoscendo l’attività che sarebbe stata svolta dai due Consiglieri; attività che erano state così proficue da non comportare alcun gravoso onere per il bilancio del comitato che al contrario era risultato sempre attivo.

Continuava ricordando come i comitati fossero dotati di autonomia gestionale, amministrativa e contabile e come i bilanci, nei quali era evidente l’erogazione dei compensai ai due consiglieri, fossero stati sempre redatti ed approvati dal Consiglio Federale. Ciò a conferma che nessun occultamento era stato perpetrato.

Come ulteriore argomento l’Avv. Sivelli rappresentava come i Comitati territoriali potessero legittimamente conferire incarichi specifici e determinati a terzi al fine di promuovere ed organizzare professionalmente eventi ed iniziative per la pallavolo anche per raccogliere sponsorizzazioni necessarie alla copertura dei costi; con questi fini era stato affidato alla sig.ra Elisa Pedroni ed al sig. Massimo Marinelli l’incarico, svolto con soddisfazione di tutte le società affiliate. In particolare evidenziava come la sig.ra Pedroni oltre ad aver interrotto un precedente diverso rapporto lavorativo, avesse svolto un’attività che aveva comportato numerosi benefici al mondo della pallavolo.

Per il contestato conflitto di interessi, la difesa del Clò rilevava come al momento della decisione la Pedroni si fosse astenuta ed allontanata dalla seduta. Le stesse motivazioni venivano articolate per l’incolpato Marinelli che svolgeva attività a tempo pieno per il Comitato tanto da rendere congruo il compenso di € 8.400.00 annui.

In conclusione l’Avv. Sivelli riteneva non sussistere alcuna responsabilità per il proprio assistito avendo egli continuato a rinnovare contratti già approvati e conclusi dal precedente Consiglio. Mancava quindi la consapevolezza dell’illecito, elemento necessario per una dichiarazione di responsabilità disciplinare, anche perché la Federazione era a conoscenza dei rapporti con i consiglieri durati più di 36 anni.

L’Avv. Massimo Della Rosa per i suoi assistiti formulava alcune eccezioni in rito. Con il primo motivo veniva eccepita la violazione del principio di certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento poiché nessuna delle norme indicate nell’atto di deferimento vietava le specifiche condotte addebitate agli incolpati e comunque perché i fatti oggetto di incolpazione risultavano essere stati per anni autorizzati ed avallati, sia in sede preventiva che consuntiva, dagli Organi di Governo della FIPAV.

Proprio su questo punto la difesa rilevava l’erroneità della tesi della procura sulla mancanza di legittimazione a comportamenti illeciti per eventuali omissioni di organi federali mancando una espressa delibera del Consiglio federale poiché il Comitato aveva adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali, e trasmesso annualmente alla Segreteria Centrale tutti i documenti ivi previsti che sono sempre stati approvati dal Consiglio Federale anche se contenenti le voci di spesa relative ai compensi dei collaboratori.

Essendo questa la situazione, affermava la difesa, la procura avrebbe dovuto svolgere indagine anche nei confronti di chi aveva ricevuto, trasmesso, approvato o avallato gli atti ritenuti contrari alle disposizioni delle Carte Federali, omettendo i doveri di controllo ivi previsti.

L’azione disciplinare, continuava la difesa, appariva contrastante con il principio della certezza del diritto anche perché nessuna delle norme contenute nell’atto di deferimento prevedeva che i Consiglieri territoriali non avessero la facoltà di svolgere incarichi retribuiti in aggiunta ai compiti istituzionali svolti gratuitamente.

Sempre in merito all’eccezione l’Avv. Della Rosa contestava i capi di incolpazione poiché in parte le norme richiamate non potevano essere oggetto di violazione (l’art. 11e gli artt. 50, 51 e 55); vi era poi un errore nel richiamo all’art. 27 Reg. Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali perché non esiste mentre gli adempimenti previsti dall’art. 27 Reg. Amministrazione e Contabilità erano stati tutti compiuti dal comitato. Anche il richiamo agli artt. 16 dello Statuto, 1 e 74 del Reg. Giur, 2 e 5 del Codice Etico contengono un’enunciazione che presuppone necessariamente la violazione di norme specifiche. Al contrario la difesa sosteneva la mancanza nell’impianto accusatorio delle norme che vietassero la possibilità per i Consiglieri Territoriali, di stipulare contratti di collaborazione al di fuori di quelle onorifiche per le quali è prevista la gratuità.

L’Avv. Della Rosa contestava poi il modo in cui era stata condotta l’istruttoria poiché non si era accertato quali fossero state le effettive valutazioni emerse da tutte le discussioni effettuate dal Consiglio Territoriale ai fini delle delibere.

Gli incarichi, afferma la difesa, sarebbero stati conferiti con lettere del Presidente del CT nelle quali sono state indicate, come previsto, le modalità ed i tempi della collaborazione, l’importo dei compensi lordi a carico del Comitato e l’indicazione del regime fiscale applicabile.

Il fatto che le delibere avessero per oggetto il rinnovo di incarichi già attribuiti negli anni precedenti e l’efficienza già dimostrata dei collaboratori, giustificava la sbrigatività delle decisioni del Consiglio e la sinteticità delle verbalizzazioni.

Destituita di fondamento era anche l’accusa di aver sottratto consistenti capitali alle risorse economico-finanziarie del Comitato visto il vantaggio conseguito nelle entrate ben più alto dell’ammontare dei compensi corrisposti ai consiglieri incaricati con i contratti.

Non aveva poi tenuto in considerazione la procura che i bilanci del CT di Modena fossero sempre in attivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parziale lettura che danno le difese del capo di incolpazione ha portato le stesse ad incentrarsi su aspetti diversi da quello che è l’oggetto del presente giudizio. Con i capi di incolpazione si contesta, per di tutti i componenti del consiglio, l’aver erratamente concorso nella votazione positiva a favore nelle relative delibere di nomina dei due consiglieri come collaboratori retribuiti, senza la determinazione dell’oggetto degli incarichi conferiti e lasciando all’arbitrio del Presidente la determinazione dell’ammontare del relativo compenso; e ciò per lo svolgimento di attività proprie del Comitato alle quali quelli avrebbero dovuto attendere in adempimento dei rispettivi doveri istituzionali a titolo gratuito.

Il Presidente veniva altresì incolpato per aver sottoscritto i contratti a titolo oneroso per il comitato, per attività istituzionali e senza aver poi sottoposto a ratifica il compenso concordato. Essendo quindi questo l’oggetto principale del capo di incolpazione, la difesa degli incolpati nulla apporta a discarico della condotta contestata.

La nomina e la successiva sottoscrizione di contratti di collaborazione retribuita anche a consiglieri federali non è certo attività vietata da nome statutarie, così come correttamente rilevato dalle difese; il limite di tale potestà è pero che le attività non riguardino i compiti istituzionali dei componenti del consiglio territoriale poiché le stesse debbono essere eseguite gratuitamente in virtù della natura onorifica della carica per cui si è stati eletti.

Per essere certi e quindi poter anche a posteriori accertare che i compiti affidati e retribuiti non rientrino in quelli istituzionali, è necessario l’esame della delibera di approvazione e quindi del relativo contratto sottoscritto.

Nella fattispecie le delibere richiamate negli atti di deferimento nulla contengono sull’oggetto del contratto e sui compiti affidati; con le stesse al contrario, in modo del tutto generico, si statuiva il conferimento di incarichi a diversi soggetti fra cui i due componenti del consiglio; la mancanza dell’oggetto non rende certo che si tratti di attività al di fuori dei compiti istituzionali risultando al contrario che alcune delle attività che le difese affermano compiute dagli incaricati ben potessero rientrare in quelle istituzionali.

Le delibere delegavano poi il Presidente del Comitato per ogni decisione per gli accordi economici, senza alcuna indicazione dell’importo dei limiti e tantomeno dell’oggetto dell’incarico.

Neanche i contratti sottoscritti a seguito della delibera contengono indicazioni sull’attività da svolgere e quindi non forniscono alcuna indicazione sui compiti affidati agli incaricati. 

E’ certo che l’attività contestata agli incolpati è in contrasto con quanto previsto dall’art. 27 n. 7 del regolamento Gestione Strutture Territoriali che prevede come le risorse disponibili debbano essere utilizzate nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il comportamento tenuto dagli incolpati non può pertanto ritenersi legittimo poiché ai due consiglieri Pedroni e Marinelli è stato concesso un corrispettivo economico a fronte di una prestazione che, in mancanza di formale prova contraria, rientrava nei doveri istituzionali e quindi gratuita.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, appare correttamente individuato il comportamento disciplinarmente rilevante per l’indicazione nel capo di incolpazione dell’art. Art.16 n.3 dello Statuto federale.

Come è noto nei regolamenti delle federazioni manca una tipizzazione delle condotte da un punto di vista disciplinare poiché esiste il richiamo ai diritti e doveri di tutti i tesserati di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV.

Il comportamento degli incolpati non è stato certo improntato a tali principi avendo contravvenuto alle regole imposte in materia di amministrazione e contabilità e di gratuità degli incarichi connessi alle cariche elettive assunte.

Nonostante l’illiceità di quanto contestato già risieda nella genericità delle delibere e dei successivi contratti, le difese non hanno provato l’esistenza di documenti comprovanti gli effettivi compiti assegnati. Tutte le attività che la difesa ha elencato, portando anche attestazioni di organi esterni alla federazione, ben possono farsi risalire ad attività istituzionale e, come tale, gratuita.

Per quanto riguarda il capo di incolpazione a carico della sig.ra Pedroni, sussiste la responsabilità come contestata non certo per aver partecipato alla delibera di affidamento dell’incarico (correttamente la consigliera si era astenuta o era uscita al momento di quella votazione) ma per il fatto di aver comunque sottoscritto ed avallato un contratto per un’attività che non può definirsi non istituzionale.

Le contestazioni sia al Presidente Clò che al Presidente Gollini, per i periodi in cui erano Presidenti dei comitati, per le motivazioni sopra indicate, appaiono pienamente esistenti e disciplinarmente rilevanti.

In particolare per tali due tesserati le violazioni sono maggiori poiché hanno sia votato favorevolmente nelle delibere contestate sia sottoscritto contratti determinando importi senza alcun concreto riferimento ai compiti affidati.

Sul punto neanche può essere ritenuta attenuante la circostanza che il comitato fosse in attivo.

Non può essere messa in dubbio l’attività svolta da tutti gli incolpati né il fatto che il bilancio del Comitato fosse in attivo ma ciò non attenua la responsabilità disciplinare per i fatti contestati che hanno comportato l’uscita dalla cassa del Comitato di importi di considerevole entità con una diminuzione dei fondi, priva di liceità.

Del pari non può esser fatta valere come attenuante la circostanza che i consiglieri non abbiano fatto altro che proseguire con una consolidata prassi; una corretta gestione impone un controllo attento per attività e fondi che appartengono a tutti i tesserati.

Infine sul fatto che la federazione centrale non abbia mai sollevato dubbi sui contratti e sull’attività ed abbia tacitamente avallato quanto compiuto dai comitati anche per l’avvenuto versamento delle ritenute in acconto, deve rivelarsi come a fronte di un pagamento di retribuzione, anche se di collaboratori, le federazioni siano sostituti di imposta e quindi obbligate alle trattenute a prescindere dalla validità dei contratti.

Sul tacito assenso che le difese rilevano nel non aver ricevuto appunti dagli organi centrali per le poste inserite in bilancio, si richiama il principio sopra espresso della possibile legittimità di contratti onerosi in favore anche di tesserati che però svolgono attività diverse da quelle istituzionali. Sicuramente gli organi federali esaminando i contratti al momento dell’entrata della recente normativa, hanno accertato l’illegittimità degli stessi per la mancanza di precisi compiti affidati ai collaboratori, procedendo con la contestazione.

Evidentemente prima, errando, era stato fatto affidamento sulla correttezza di chi aveva agito a livello locale.

Entrambe le aggravanti contestate appaiono sussistere poichè i fatti rivestono carattere di particolare gravità trattandosi di gestione non corretta dei fondi affidati alle Federazioni per cui è richiesta una particolare attenzione e non può esser rimessa alla superficialità delle decisioni adottate dagli organi federali ed all’arbitrio delle figure apicali del comitato che, nella fattispecie, hanno determinato senza limite né giustificazione l’importo dei compensi conferiti.

Ai fini della determinazione della sanzione, va considerata la diversa responsabilità dei soggetti coinvolti. In particolare i Presidenti dei comitati hanno sia concorso alla votazione della errata delibera che a sottoscrivere il contratto di collaborazione per attività che doveva intendersi istituzionale.

Anche la tesserata Pedroni va sanzionata per quanto contestato nel capo di incolpazione come pure il tesserato Marinelli Maurizio per il quale non è stata confermato l’accordo ex art. 33 Reg: Giur., che in ogni caso non è stato ritenuto congruo.

PQM

Delibera di sanzionare:
1) Il tesserato Armaroli Manuel con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12
2) Il tesserato Guidetti Alberto con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12
3) Il tesserato Tassoni Simone con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12
4) Il tesserato Bergamini Andrea con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12
5) Il tesserato Clo Alessandro con la sospensione da ogni attività federale per mesi 14
6) Il tesserato Gollini Eugenio con la sospensione da ogni attività federale per mesi 14
7) La tesserata Pedroni Elisa con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12
8) Il tesserato Rigolon Luca con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12
9) Il tesserato Pellegrini Silvano con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12
10) Il tesserato Marinelli Maurizio con la sospensione da ogni attività federale per mesi 12

Roma, 20 Marzo 2024
F.to IL PRESIDENTE Avv. Massimo Rosi
Affissione all’Albo 22 Marzo 2024

Redazione Volleyball.it

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